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TARDIVO PAGAMENTO ACCONTO TASI

Ravvedimento sprint

In primo luogo, è possibile ricorrere al c.d.ravvedimento sprint(introdotto dal D.L. n. 98/2011), in base al quale per i versamenti eseguiti entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza si applica una “mini” sanzione dello0,2% per ogni giorno di ritardo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di pagamento.

Così,ad esempio, se il versamento avviene trascorsi 10 giorni dalla scadenza del 16 ottobre, si applicherà una sanzione pari al 2% del tributo dovuto.

Ravvedimento breve

Nel caso in cui si proceda alla regolarizzazione trascorso il sedicesimo giorno, ma non oltre il trentesimo dalla scadenza, la sanzione applicabile è pari al3%(c.d.ravvedimento breve), con una riduzione a 1/10 della misura sanzionatoria ordinaria (art. 13, comma 1, lettera a).

Ravvedimento lungo

Infine, in caso diritardo superiorea30 giorni, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta del3,75%(c.d.ravvedimento lungo), a patto che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Conseguentemente, le violazioni relative al 2014 potranno essere regolarizzatenon oltre il 30 giugno 2015.

Anche ai fini del ravvedimento della TASI trovano applicazione leregole generalidell’istituto. Pertanto è necessario che laviolazionenonsia stata giàcontestatae comunque non siano iniziate attività amministrative (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento), delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avutoformale conoscenza.

Come si è avuto modo di anticipare, la regolarizzazione, oltre al versamento delle sanzioni nei termini suindicati, passa attraverso la liquidazione degliinteressi, da computare alsaggio legalesu base annua. Questi ultimi sono dovuti in base aigiorni effettivi di ritardo, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di effettivo versamento.

Attualmente la misura stabilita per gliinteressi legaliè pari all’1%(saggio stabilito a partire dal 1° gennaio 2014 conD.M. 12 dicembre 2013). È, tuttavia, facoltà dei Comuni disciplinare, con apposito regolamento, gli interessi dovuti sul pagamento dei tributi locali, nel limite di un tasso annuo che non ecceda di oltre tre punti percentuali la soglia base (art. 1 comma 165 L. 296/2006).

Una volta verificate le suddette condizioni, laformulada applicare per il calcolo della componenteinteressiè la seguente:

(Importo omesso × tasso di interesse × numero dei giorni di ritardo) ÷ 36.500.

Sul piano operativo, il ravvedimento della TASI può essere effettuato mediante utilizzo del modello F24, ovvero dello specifico bollettino postale.

Nel primo caso, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nellarisoluzione n. 46E del 24 aprile 2014, lesanzionie gliinteressisono versatiunitamente all’imposta(utilizzando lo stesso codice tributo), barrando lacasellaravvedimento” e indicando come “anno di riferimento”, quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Esempio

Un contribuente intende regolarizzare un omesso versamento di 200 euro trascorsi 40 giorni dalla scadenza del 16 ottobre.

Sanzione = 200 × 3,75% = 7,50 euro

Interessi = (200 × 1 × 40) ÷ 36.500 = 0,22 euro

Totale ravvedimento = 200 + 7,50 + 0,22 = 207,72 euro